Legge di stabilità 2012 prorogata per tre anni

Con la legge di stabilità 2012 è stato prorogato per tre anni, 2012, 2013 e 2014, il Fondo di credito per i nuovi nati, utilizzabile per il rilascio di garanzie – anche fideiussorie – alle banche e alle finanziarie per la realizzazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito da parte di famiglie con un figlio nato o adottato nel triennio di riferimento.

I dettagli di questo bonus sono stati fissati dal decreto attuativo del 10/9/2009, al quale è seguita la firma di un protocollo tra Ministero e ABI. I finanziamenti interessati sono quelli a tasso fisso, di durata fino a 5 anni di ammontare non superiore a 5000 euro. Le garanzie "di Stato" potranno arrivare al 50% della quota capitale del finanziamento e sono incondizionate e irrevocabili. Se il richiedente ha un ISEE inferiore a 15.000 euro la garanzia potrà salire fino al 75% del prestito. La garanzia interviene in caso di mancato pagamento delle rate. In prima fase la banca/finanziaria si rivolgerà direttamente al debitore (beneficiario del finanziamento) con un invio di sollecito. Se a questo non seguirà pagamento entro 60gg, la banca/finanziaria potrà chiedere l'intervento al fondo. Per la parte non coperta dal fondo (interessi, spese, etc) la banca/finanziaria dovrà, se vorrà, agire direttamente verso il debitore.

Chi può usufruirne? Possono accedere ai finanziamenti agevolati le famiglie con bambini nati o adottati nel triennio 2009/2011. È ammesso un finanziamento per ogni figlio.

Come usufruirne? Ci si deve rivolgere a una delle banche o finanziarie convenzionate, compilando presso di loro un modulo di richiesta (con autocertificazione dei requisiti richiesti). Il finanziamento viene concesso previa verifica della disponibilità del fondo e previo ricevimento, da parte della banca, di un'autorizzazione di accesso. La domanda va presentata entro il 30/6 dell'anno successivo a quello di nascita o di adozione del figlio. Per le adozioni nazionali si fa riferimento alla sentenza di affidamento pre-adottivo o a quella di adozione definitiva. Per quelle internazionali ci si riferisce al provvedimento di autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente rilasciato dalla CAI, Commissione per le Adozioni Internazionali.

È bene sapere che la banca, relativamente a questo prestito agevolato come a qualsiasi altro, non è obbligata a accettare la domanda e a concedere il finanziamento. Considerata comunque l'adesione volontaria alla convenzione e la presenza di una garanzia "di Stato", è prevedibile che le banche siano maggiormente disponibili. Tutte le informazioni si trovano sul sito www.fondonuovinati.it.

Riferimenti normativi: – Decreto anticrisi

(D.l.185/08), convertito nella legge 2/09, art.4 e DPCM 10/9/2009 (G.U. del 27/10/2009) – istituzione del fondo per il triennio 2009, 2010 e 2011. – Legge 183/2011 "legge di stabilita' 2012″, art. 12 – proroga del fondo per il triennio 2012, 2013 e 2014.

(Fonte : Portalino.it., il Portale Bancario Italiano, 21 febbraio 2012)

Commenti

Post popolari in questo blog

Non lasciate morire l'adozione internazionale

Nepal, decine di battesimi nella notte di Pasqua. Molti gli indù

La nostra storia (1°parte)