Adozioni internazionali: i costi palesi e quelli nascosti

PISA. Adottare un bimbo straniero è una scelta coraggiosa: non solo perché i tempi spesso sono lunghi, ma anche perché quello dell’adozione internazionale è un percorso decisamente costoso. Siamo andati a indagare tra i costi palesi (non sempre aggiornati), così come indicati dalla Commissione per le Adozioni Internazionali, e quelli nascosti, che – aggiunti ai primi – rendono l’adozione di un bambino straniero un’operazione da mutuo.
La Commissione per le Adozioni Internazionali - La Commissione è l’autorità che garantisce che le adozioni di bambini stranieri avvengano nel rispetto dei principi stabiliti dalla Convenzione de L’Aja del 29 maggio 1993 sulla tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale: oltre a collaborare con gli stati esteri per l’attuazione delle convenzioni in materia di adozione, essa ha il compito di curare la pubblicazione e la tenuta dell’albo degli enti autorizzati, di controllare il loro operato e di raccogliere i dati relativi alle adozioni.
Trasparenza dei costi: i contenuti della direttiva del 4 aprile 2003 - La trasparenza sui costi delle adozioni internazionali è stata sancita con la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2003, focalizzata essenzialmente su tre punti: i tetti di spesa, le verifiche periodiche e la trasparenza delle cifre. Dopo aver evidenziato “l’importanza di determinare in apposite tabelle i tetti di spesa delle procedure di adozione, nonché la necessità di una loro pubblicazione e revisione periodica, anche al fine di consentire alla Commissione per le Adozioni Internazionali di verificarne l’osservanza da parte degli enti”, la direttiva stabilisce infatti che la Commissione determini, insieme ai rappresentanti degli enti autorizzati, i tetti di spesa dei servizi resi dagli enti, nel corso della procedura, sia in Italia che all’estero. I tetti di spesa devono essere “sottoposti a revisione periodica da parte della Commissione, previa consultazione con gli enti autorizzati” e le tabelle devono essere pubblicate anche via Internet. Alla Commissione viene inoltre attribuito il potere molto importante di adottare opportuni provvedimenti qualora verifichi la mancata osservanza dei tetti di spesa.
L’applicazione della direttiva - La prima parte della direttiva, che stabilisce l’adozione dei tetti di spesa, sembra essere rispettata, almeno da quanto si può evincere dal sito web della Commissione (gli unici componenti della Commissione autorizzati a parlare con la stampa, quando abbiamo telefonato a Palazzo Chigi per chiedere delucidazioni, erano fuori “per impegni istituzionali”): la sezione dedicata ai ‘costi per Ente’ rispetta le regole, con poche eccezioni. Sulla lista di 68 enti (ma nell’Albo attualmente ne risultano iscritti solo 65 ) solamente per 9 di essi non è possibile visualizzare la scheda che riporta i tetti di spesa.
Tutt’altro discorso, invece, va fatto per la questione della revisione periodica: dalla data riportata sui documenti (tutti disponibili in formato pdf) che si riferiscono ai singoli enti, infatti, emerge un quadro sconcertante. Pochissime le informazioni aggiornate (5 enti hanno un file creato o aggiornato nel 2011, 18 enti nel 2009), la maggior parte è invece costituita da informazioni che risalgono agli anni 2003-2004, con alcuni enti che, da quando è uscita la direttiva, non sembrano aver mai adeguato i tetti di spesa.
Un discorso a parte merita la sezione del sito dedicata ai ‘costi per Paese’, che risulta “in fase di aggiornamento” da tempo immemore e non riporta alcuna indicazione utile. Le tabelle dei costi divisi per Paesi sono emerse solo dopo una lunga ricerca e in modo quasi fortuito: la Commissione ha infatti realizzato un opuscolo intitolato “Per una famiglia adottiva. Informazioni per le famiglie interessate all’adozione internazionale”, disponibile in formato pdf  (da pagina 45 a pagina 48) vengono riportate le tabelle che si riferiscono a Africa, America Centrale e del Sud, Asia, Europa. Sembrerebbe dunque che le tabelle dei costi per Paese siano consultabili online, se non fosse per due particolari: le pagine 45-48 dell’opuscolo sono realizzate in una risoluzione talmente bassa da renderne quasi impossibile la lettura e la pubblicazione dell’opuscolo risale al 2004, pertanto non può considerarsi aggiornata.
Il riordino della Commissione disposto nel 2007 - Nel 2007 sulla Commissione per le Adozioni Internazionali è intervenuto il Presidente della Repubblica, che con il decreto n. 108 dell’8 giugno 2007 ne ha ridefinito l’assetto, precisandone anche i compiti.
L’art 6, co. 1, del DPR, lettera c), affida alla Commissione il compito di curare la tenuta dell’albo degli enti autorizzati, di verificarlo almeno ogni tre anni e di vigilare sul loro operato; mentre sub lettera n) afferma che la Commissione “provvede ad informare la collettività in merito all’istituto dell’adozione internazionale, alle relative procedure, agli enti che curano la procedura di adozione, ai Paesi presso i quali gli stessi possono operare, con indicazione dei costi e dei tempi medi di completamento delle procedure, aggiornati periodicamente e distinti in base ai Paesi di provenienza del minore; predispone strumenti idonei a consentire l’accesso dei soggetti privati e pubblici alle informazioni”.
Anche il DPR 108/2007, dunque, parla chiaramente di aggiornamento periodico dei costi e precisa addirittura che essi dovrebbero essere distinti in base ai Paesi di provenienza del minore. Entrambe le previsioni sembrano essere ignorate e, nonostante il DPR preveda anche un sistema sanzionatorio più preciso rispetto alla generica direttiva del 2003, non si hanno notizie di sanzioni agli enti inadempienti.


Fonte: volontariatoggi.

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