Il decreto che rimborsa parzialmente le spese per l'adozione internazionale

I genitori adottivi che hanno un reddito fino a 70mila euro e che hanno adottato uno o più minori stranieri "per i quali sia stato autorizzato l'ingresso e la residenza permanente in Italia nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre dell'anno 2009" hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per adozione. Per ottenerlo debbono presentare, entro il 31 gennaio 2011 (a mezzo raccomandata a/r) un'istanza congiunta di rimborso delle spese sostenute per l'adozione indirizzata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissione per le adozioni internazionali, largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, utilizzando il Modello A allegato al decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2010, n. 287.

La domanda
L'istanza di rimborso deve essere corredata dei seguenti documenti: a) copia dell'autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente in Italia del/i minore/i, rilasciata dalla Commissione per le adozioni internazionali; b) copia delle certificazioni rilasciate dall'ente autorizzato che ha curato la procedura di adozione, attestante tutte le spese sostenute dai genitori adottivi; c) copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa ai redditi 2009 da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazioni dei redditi riferiti a tali anni; d) nel caso in cui l'istante presenti la dichiarazione dei redditi in via telematica un'autocertificazione, resa all'Agenzia delle entrate; e) nel caso in cui l'istante non abbia presentato la dichiarazione dei redditi in quanto rientrante in una delle fattispecie di esonero attestante l'ammontare complessivo del reddito conseguito nell'anno di autorizzazione all'ingresso del minore in Italia (antecedente a quello di presentazione della domanda di rimborso); f) autocertificazione in cui l'istante dichiara di non aver richiesto, né intende presentare domanda per ottenere altro contributo da parte di organi regionali o provinciali. Se l'adozione è pronunciata all'estero e riconosciuta in Italia ai sensi dell'art. 36, comma 4 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, all'istanza di rimborso deve essere allegata copia del provvedimento emesso dal Tribunale per i minorenni territorialmente competente, nonché copia completa della/e dichiarazione/i dei redditi (Mod. UNICO o Mod. 730) relativa/e all'anno antecedente quello di presentazione della domanda di rimborso, da cui si possa evincere l'ammontare del reddito complessivo. Nel caso in cui le spese per adozione sono state portate in deduzione in più anni finanziari, occorre presentare copia completa delle dichiarazione dei riguardanti tali anni.

La somma rimborsabile
L'ammontare delle spese rimborsabili è pari:
a) al 50% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo fino a 35.000,00 euro;
b) al 30% per i genitori adottivi che abbiano un reddito complessivo compreso tra 35.000,00 curo e 70.000,00 euro.

Ai fini del calcolo del rimborso, dal 50% delle spese certificate, verrà sottratto il contributo forfettario di 1.200,00 euro erogato ai sensi del decreto ministeriale 21 dicembre 2007 in favore di ciascuna coppia che,  alla  data  del  31  dicembre  2007,  avendo conferito incarico a un ente autorizzato per l'adozione internazionale,  aveva   in   corso una procedura di adozione internazionale.
L'importo del rimborso ricevuto non è soggetto ad imposizione fiscale.

Fonte : LaStampa.it

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